IL TRIBUNALE REGIONALE 
                di Giustizia Amministrativa di Trento 
                           (Sezione Unica) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 427 del 2014, proposto da Impresa Mazzotti Romualdo
S.p.a.,  in  persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Tita e Piero Costantini e
con domicilio eletto presso il loro studio in Trento, via Lunelli, n.
48, contro la Provincia autonoma di Trento in persona del  Presidente
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolo'  Pedrazzoli,
Giuliana Fozzer  e  Viviana  Biasetti  ed  elettivamente  domiciliata
presso l'Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante,  n.  15,
nei confronti di Gruppo Adige Bitumi S.p.a., in  persona  del  legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti
Vittorio Domenichelli, Alessandro Righini  e  Mario  Maccaferri,  con
domicilio eletto presso lo studio di  quest'ultimo,  in  Trento,  via
Grazioli, n. 27, per l'annullamento: 
        della  determinazione  del  Dirigente  il  Servizio  gestione
strade della Provincia autonoma di Trento n. 109, del  4.11.2014,  ad
oggetto: "Confronto concorrenziale per l'affidamento a cottimo  della
fornitura, franco impianto di produzione, di conglomerato  bituminoso
tipo  "B"  per  ricariche,  tipo  "ASD"  antisdrucciolo,   tipo   "D"
modificato, tipo "D" normale, tipo "E" strato unico, nonche'  nolo  a
caldo  per  la  fresatura  ed  il  trasporto  di  materiali  per   la
sistemazione della pavimentazione stradale delle strade provinciali e
delle strade statali del settore 6 nella Comunita' delle  Giudicarie.
Annullamento dell'affidamento disposto a favore dell'impresa prima in
graduatoria e conseguente affidamento alla seconda in graduatoria"; 
        in  parte  qua,  e  nei  limiti  di  interesse   dell'Impresa
Mazzotti,     della     lettera     di      invito      prot.      n.
S106/2014/475898/3.5-6/LM/SM, del 9.9.2014; 
        delle note del  6.10.2014,  di  comunicazione  di  avvio  del
procedimento di annullamento, e del 4.11.2014, di trasmissione  della
determinazione conclusiva del procedimento di annullamento; 
        di  tutti  i  verbali  di  gara,  nei  limiti  di   interesse
dell'Impresa Mazzotti; 
        della circolare provinciale del 31.10.2014; 
        di  ogni  altro  provvedimento  presupposto,   successivo   e
comunque  connesso  e/o  conseguente,  nonche'  di   eventuali   atti
ulteriori non noti, fra i quali il  provvedimento  di  aggiudicazione
definitiva dell'appalto; 
        e  per  la  dichiarazione  di   inefficacia   del   contratto
eventualmente stipulato, con espressa  domanda  di  subentrare  nello
stesso; 
        nonche'  per  la  condanna  della  Provincia  di  Trento   al
risarcimento dei danni in forma specifica ovvero, laddove impossibile
in tutto o in parte, per equivalente monetario. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  della  Provincia  di
Trento; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gruppo  Adige  Bitumi
S.p.a.; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2015 il  cons.
Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato  nel
verbale; 
 
                                Fatto 
 
    1. Con lettera/invito datata 9 settembre  2014  la  Provincia  di
Trento ha invitato  sette  imprese  a  partecipare  ad  un  confronto
concorrenziale indetto  per  l'affidamento  della  fornitura,  franco
impianto di produzione, di conglomerato bituminoso,  nonche'  nolo  a
caldo per  la  fresatura  e  il  trasporto  di  materiali  e  per  la
sistemazione della pavimentazione stradale delle strade provinciali e
delle strade statali della Comunita' delle Giudicarie, con importo  a
base di gara pari a euro 102.308,68. 
    2. Entro il termine di  scadenza  del  19  settembre  2014,  alla
Stazione appaltante sono  giunte  quattro  offerte,  tra  cui  quella
dell'impresa Mazzotti - che all'esito della procedura comparativa  ha
conseguito la  commessa,  di  seguito  affidatale  con  nota  del  25
settembre 2014 - e  quella  dell'impresa  Adige  Bitumi,  che  si  e'
collocata al secondo posto della graduatoria di gara. 
    3. Ad avvenuta aggiudicazione, l'Amministrazione  provinciale  ha
controllato la  veridicita'  delle  dichiarazioni  rese  dall'impresa
Mazzotti in sede di presentazione dell'offerta, ed ha quindi  chiesto
all'Ufficio del Casellario Giudiziale  di  Trento  le  certificazioni
concernenti i precedenti penali dei soggetti  elencati  all'art.  38,
comma 1, lett. c), del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, e, quindi, anche del
legale rappresentante sig. Paolo Mazzotti. 
    4. E' cosi' emersa a carico del suddetto  la  sussistenza  di  un
decreto penale di condanna del G.I.P. del Tribunale di Trento del  17
ottobre 2013, esecutivo il 30 novembre 2013, per  una  violazione  di
norme in materia ambientale ex art. 279, comma 2, del D.Lgs.  n.  152
del 2006, decreto che, pero', non era  stato  da  lui  dichiarato  al
momento della presentazione dell'offerta. 
    5. Con nota  del  6  ottobre  2014  l'Amministrazione  ha  quindi
comunicato  all'impresa  Mazzotti  l'avvio   del   procedimento   per
l'annullamento dell'aggiudicazione. 
    L'interessata Societa'  ha  presentato  le  proprie  osservazioni
rilevando che, solo per  un  "disguido"  occorso  nella  compilazione
della  dichiarazione,  il  sig.  Mazzotti,  in  qualita'  di   legale
rappresentante, aveva attestato l'insussistenza di condanne solo  per
gli  altri  soggetti  di  cui  all'art.  38,  comma  1,  lettera  c),
nominativamente  indicandoli,  ma  che  aveva   invece   "omesso   di
specificare alcunche' circa la propria posizione  penale".  Pertanto,
essa ha chiesto la "regolarizzazione" della dichiarazione, a suo dire
"palesemente incompleta", ai sensi del comma 2 bis dell'art.  38  del
D.Lgs. n. 163 del 2006, come inserito dal D.L. 24.6.2014, n. 90. 
    6. Sennonche', con l'impugnata determinazione dirigenziale del  4
novembre 2014, la Provincia  -  rilevando  che  la  lettera  d'invito
chiedeva l'obbligatoria indicazione di tutte le sentenza di  condanna
e che l'omessa specificazione anche  di  un  solo  precedente  penale
integrava  un'autonoma   causa   di   esclusione   -   ha   annullato
l'aggiudicazione e affidato la commessa al concorrente che seguiva in
graduatoria, ossia all'impresa Gruppo Adige Bitumi. 
    7. L'impresa Mazzotti ha impugnato tale  provvedimento  deducendo
il seguente, articolato, motivo di diritto: 
        "violazione,  mancata  e/o  erronea  applicazione  della  lex
specialis di gara, degli artt. 38 e 46 del. D.Lgs. n. 163  del  2006,
nonche' dell'art. 47, comma 4, del  D.P.P.  11.5.2012,  n.  9-84/Leg;
nullita' ex artt. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163 del 2006  e  47,
comma  3,  del  D.P.P.  n.  9-84/Leg/2012;  eccesso  di  potere   per
erroneita'  dei  presupposti,  travisamento  dei  fatti,  difetto  di
istruttoria, illogicita' ed  ingiustizia  manifeste;  violazione  dei
principi di proporzionalita' e di favor partecipationis"; 
        I) - parte ricorrente afferma che la dichiarazione attestante
il possesso dei requisiti di ordine generale resa  personalmente  dal
sig. Paolo Mazzotti sarebbe riferita - per un "disguido" - unicamente
agli altri soggetti  interessati  da  quella  dichiarazione,  di  cui
all'elencazione nominativa, ma non a  lui  medesimo;  che,  pertanto,
quella dichiarazione sarebbe non falsa ma solo incompleta  in  quanto
il sig. Mazzotti non avrebbe affatto dichiarato l'assenza di condanne
a proprio carico; 
        II) - di conseguenza, sarebbe applicabile alla fattispecie di
causa il disposto di cui all'art. 47, comma 4, del D.P.P. n. 9-84/Leg
del 2012, che prevede la possibilita' di "completare ... al contenuto
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati"; 
        III) - in ogni caso, sarebbe applicabile il disposto  di  cui
al comma 2 bis dell'art. 38 del codice dei contratti  pubblici,  come
novellato dall'art. 39 del D.L. n. 90  del  2014,  che  riconosce  il
potere  di  soccorso  istruttorio  anche  in   caso   di   "mancanza,
incompletezza e ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi  e
delle dichiarazioni sostitutive"; 
        IV) - pertanto, sarebbe  illegittima  la  lettera  di  invito
nella parte in cm non menziona le novelle disposizioni  di  cui  agli
artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 163 del 2006; 
        V) - le disposizioni del comma 2 bis dell'art.  38  sarebbero
applicabili alla fattispecie  di  causa  poiche'  la  Provincia,  con
l'art. 17 della l.p. 23.10.2014,  n.  9,  ha  introdotto  nella  l.p.
10.9.1993, n. 26, l'art. 35 ter, in  forza  del  quale  nei  casi  di
mancanza, di incompletezza e di ogni irregolarita'  essenziale  degli
elementi e delle dichiarazioni si applica la normativa statale; 
        VI)-  nel  caso  si  dovesse  ritenere  che  le  disposizioni
introdotte dal nuovo art. 35 ter non  si  possano  applicare  per  il
periodo previgente all'entrata in vigore della  l.p.  n.  9/2014,  si
solleva eccezione di incostituzionalita' della  disposizione  di  cui
all'art. 17, comma 2, della l.p. n. 9/2014,  per  contrasto  con  gli
artt.  11,  117,  primo  e  secondo  comma,  lett.  e)  e  l),  della
Costituzione, nonche' agli artt. 4 e 8, prime  comma,  dello  Statuto
speciale di autonomia; 
        VII)  -  da  ultimo,  si  lamenta  che  il  provvedimento  di
annullamento dell'aggiudicazione non contiene  alcun  giudizio  circa
l'incidenza  del  precedente  penale  (fattispecie  -   asseritamente
irrilevante) sull'affidabilita', morale e professionale  dell'impresa
Mazzotti. 
    8. Con l'atto introduttivo l'impresa ricorrente  ha  chiesto,  in
via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati, anche  con
l'emissione di una misura cautelare monocratica ai sensi dell'art. 56
c.p.a. 
    9. Con decreto del Presidente  del  Tribunale  n.  107,  di  data
3.12.2014,  l'istanza  di  misura  cautelare  provvisoria  e'   stata
denegata. 
    10. L'Amministrazione provinciale intimata si  e'  costituita  in
giudizio per chiedere che il ricorso sia respinto nel merito  perche'
infondato. 
    11. Si e' costituita in giudizio  la  controinteressata  societa'
Gruppo Adige Bitumi, chiedendo anch'essa la reiezione del ricorso nel
merito. 
    12. Con ordinanza n. 114, adottata nella camera di consiglio  del
17.12.2014, la domanda cautelare e' stata respinta. 
    Tale  provvedimento  cautelare  e'  stato  impugnato  innanzi  al
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, la quale, con ordinanza  n.  410,
pubblicata il 28 gennaio 2015, ha accolto l'appello. 
    14. In vista dell'udienza di merito  le  parti  costituite  hanno
depositato ulteriori memorie conclusionali. 
    15. Alla pubblica udienza del 12 marzo 2015  la  causa  e'  stata
chiamata e quindi trattenuta in decisione. 
 
                               Diritto 
 
    1. Come esposto in fatto, e' dunque qui impugnata  determinazione
del Dirigente il Servizio gestione strade della Provincia  di  Trento
n.  109,  del  4  novembre  2014,  con   cui   e'   stata   annullata
l'aggiudicazione della commessa che era stata conseguita dall'impresa
Mazzotti perche', a seguito della verifica dei  requisiti  dichiarati
in sede di partecipazione alla gara, l'Amministrazione ha riscontrato
la sussistenza di un decreto penale di  condanna  a  carico  del  suo
legale rappresentante che non era stato da egli dichiarato al momento
della presentazione dell'offerta. 
    2.   Preliminarmente,   occorre   rilevare   che    si    discute
dell'affidamento di un contratto sottosoglia (l'importo a base d'asta
e' pari a 102.308,68 euro), fattispecie che nella Provincia di Trento
e' disciplinata dalla l.p. 10.9.1993, n. 26  (in  materia  di  lavori
pubblici provinciali) e dalla l.p. 19.7.1990, n.  23  (sull'attivita'
contrattuale). 
    In relazione a cio' giova sin da ora osservare che  la  Provincia
autonoma di Trento gode di  competenza  legislativa  esclusiva  nella
materia dei lavori pubblici di interesse provinciale  (cfr.  art.  8,
primo  comma,  n.  17)  dello  Statuto  speciale)  e  nella   materia
dell'ordinamento amministrativo (cfr. art.  8,  primo  comma,  n.  1)
dello Statuto speciale) e che, a tale stregua, ha adottato le  citate
leggi provinciali 26/1993 e 23/1990. 
    Segnatamente, il comma 1 dell'art. 1 della l.p.  26/1993  recita:
"la presente legge e i suoi ingolamenti di  attuazione  costituiscono
l'ordinamento dei lavori pubblici di interesse provinciale realizzati
nella Provincia di Trento dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1
(individuazione delle amministrazioni  aggiudicatrici),  nonche'  dei
lavori pubblici realizzati su  beni  di  proprieta'  dalla  Provincia
autonoma di Trento, dai suoi enti strumentali  e  dai  comuni  al  di
fuori del territorio provinciale"; il successivo  comma  2  soggiunge
che  essa  "si  applica  per  la  realizzazione  di  lavori  pubblici
d'importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria"  nonche'  di  lavori
d'importo superiore alla soglia medesima, salvo  quanto  diversamente
disciplinato dal capo X quater (art. 58.21 e ss.). A sua  volta,  gli
artt  36  ter  1,  39  bis  e  25  della  l.p.  23/1990  disciplinano
l'organizzazione delle procedure per l'acquisto di beni e forniture. 
    Nondimeno, la disciplina provinciale in esame  contiene  numerosi
richiami e rinvii a quella nazionale e, dunque, al D.Lgs. n. 163  del
2006. Precisamente, e per quanto qui di interesse,  l'art.  35  della
l.p. 26/1993, rubricato "requisiti di ordine,  generale",  stabilisce
per la partecipazione alle procedure provinciali di affidamento delle
concessioni e degli appalti "si applica la normativa statale  ...  in
materia di requisiti di ordine generale". 
    3.1. Con il primo gruppo di censure parte ricorrente lamenta  che
la Stazione appaltante non abbia attivato  il  soccorso  istruttorio,
disciplinato dall'art. 47, comma 4, del D.P.P. 11.5.2012, n. 9-84/Leg
(regolamento di attuazione della  l.p.  26/1093),  opponendo  che  il
legale  rappresentante  dell'impresa   Mazzotti   avrebbe   reso   la
dichiarazione  sostitutiva  relativa  all'assenza  delle   condizioni
preclusive previste dall'art. 38, comma 1, lett. c), del  codice  dei
contratti pubblici, solamente per  gli  altri  soggetti  chiamati  ad
eseguire tale adempimento, e che solo per un "disguido" egli  non  ha
reso anche la stessa dichiarazione in proprio. 
    3.2. Tali argomentazioni non meritano di essere condivise. 
    4.1. In punto di fatto, si  osserva  che  sia  nella  lettera  di
invito al confronto concorrenziale (cfr. pagg. 7, 8 e 12 - doc. n.  1
in  atti  di  parte  ricorrente),  sia  negli  allegati  modelli  per
l'effettuazione  della  dichiarazione  relativa   al   possesso   dei
requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del  2006,  era  stato
espressamente chiesto ai concorrenti  di  indicare  obbligatoriamente
"tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali
di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi  dell'art.  444  c.p.p.",  riportate  dai
soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), ivi  comprese  quelle
per le quali i  predetti  soggetti  avessero  beneficiato  della  non
menzione.  In  particolare,  il  legale  rappresentante  dell'impresa
doveva utilizzare: 
        l'allegato modello A) per  attestare,  ai  sensi  del  D.P.R.
445/2000, il possesso dei requisiti  di  moralita'  professionale  in
capo a se stesso, agli altri soggetti attualmente in carica  nonche',
per quanto a propria conoscenza, ai  soggetti  cessati  dalla  carica
nell'anno antecedente la spedizione della lettera di invito;  a  tale
scopo, il modulo  era  stato  predisposto  per  la  dichiarazione  di
"nessuna condanna" e, di seguito, dopo la parola "oppure ...", per la
dichiarazione delle eventuali condanne; 
        qualora, invece, egli non  avesse  avuto  conoscenza  diretta
della sussistenza dei requisiti di moralita'  professionale  in  capo
agli altri soggetti tenuti a rendere la dichiarazione, ognuno di essi
doveva rendere  una  singola  dichiarazione,  utilizzando  l'allegato
modello B. 
    Era stato altresi' previsto, a pag. 9 della lettera d'invito, che
in   presenza   di   condanne   l'Amministrazione   avrebbe   escluso
automaticamente gli offerenti per alcuni indicati reati, mentre per i
reati  diversi  da  quelli  prima  specificati   avrebbe   verificato
l'incidenza degli stessi sull'affidabilita'  morale  e  professionale
nei confronti della sola impresa aggiudicataria. All'opposto, "se  in
sede di verifica fosse stata riscontrata la  mancata  indicazione  di
condanne  che  dovevano  essere  segnalate,  si   sarebbe   proceduto
"all'esclusione del concorrente per falsa dichiarazione, ai  sensi  e
agli effetti  di  cui  all'art.  66,  comma  3,  del  regolamento  di
attuazione della l.p. 26/1993 e con le ulteriori conseguenze previste
dall'art. 38, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006". 
    Vale ricordare che il comma 1 ter del citato art. 38 sancisce che
"in  caso  di  presentazione   di   falsa   dichiarazione   o   falsa
documentazione,  la   stazione   appaltante   ne   da'   segnalazione
all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o  colpa'
grave ... dispone l'iscrizione nel casellario informatico". In  senso
conforme, a pag. 12 della lettera d'invito, era prescritto: 
        che  l'Amministrazione  avrebbe  verificato   nei   confronti
dell'aggiudicatario il possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale
dichiarati; 
        che se avesse riscontrato la loro carenza  avrebbe  annullato
l'aggiudicazione,  incamerato  la  cauzione  e  denunciato  il  fatto
all'Autorita'; 
        che le disposizioni del comma 1 ter. dell'art.  38  sarebbero
state applicate se fosse stata  riscontrata  la  mancata  indicazione
anche di una sola condanna passata in giudicato, ovvero di un decreto
penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  ivi  compresi   quelli
riportanti la non menzione. 
    4.2. Sempre in punto di fatto, si deve ora osservare che il  sig.
Paolo Mazzotti ha utilizzato il modello di dichiarazione A). 
    Egli,  sfruttando  il  modello  in  maniera  ambigua,  ha  quindi
dichiarato e sottoscritto,  sotto  il  richiamo  alla  sua  personale
responsabilita', "che i soggetti di cui all'art. 38, comma  1,  lett.
c), attualmente in carica, hanno riportato le  seguenti  sentenze  di
condanna ...  nessuna  condanna  oppure  i  signori:  Espen  Rizzardi
Romuald,  Mazzotti  Mariangiola,  Mazzotti  Aldo,  Mazzotti   Nicola,
Cazzolli Andrea, Cazzolli Marcella, cosi' elencando (in  luogo  delle
condanne eventualmente riportate) solo i nominativi dei  soggetti  in
carica che non avevano condanne (cfr. doc. n.  2  in  atti  di  parte
ricorrente). 
    5.1. Ebbene, tale dichiarazione, a detta dell'impresa ricorrente,
sarebbe "incompleta", in quanto "per un disguido"  il  sig.  Mazzotti
non avrebbe  effettuato  una  successiva  dichiarazione  che  avrebbe
dovuto essere riferita, in prima persona: alla sua posizione  penale,
sulla quale grava,  come  e'  stato  successivamente  appurato  dalla
Stazione appaltante; un decreto penale di condanna emesso dal  G.I.P.
di Trento in data 17.10.2013 ed esecutivo dal 30.11.2013. 
    5.2. All'opposto, la Provincia sostiene - non ritenendo  che  sia
usuale redigere una dichiarazione  separata  proprio  per  colui  che
sottoscrive la dichiarazione complessiva - che tale dichiarazione sia
completa con riguardo all'indicazione delle persone munite di  potere
rappresentativo, ma non veritiera, in quanto non e' stato  dichiarato
il menzionato precedente penale del 2013 in  capo  al  dichiarante  e
sottoscrittore. 
    6.1. La  prospettazione  di  parte  ricorrente  non  puo'  essere
condivisa. 
    6.2.  Anzitutto,  per  un  primo  profilo,  si  osserva  che   la
dichiarazione  in  oggetto,  redatta  sul  modello   A),   e'   stata
personalmente resa dal sig. Mazzotti, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, in qualita' di legale rappresentante dell'omonima Societa', e
al testuale fine di "dichiarare il possesso dei requisiti  di  ordine
generale in capo ai soggetti di cui all'art. 38, c. 1,  lett  c)  del
D.Lgs. 163/2006 attualmente in carica", compreso, quindi,  anche  se'
stesso,   in   quanto   dichiarante   nell'affermata   qualita'    di
amministratore munito di potere di rappresentanza. 
    Di conseguenza, la dichiarazione in esame deve ritenersi completa
ma non rispondente al vero, in quanto risulta omessa la  menzione  di
un precedente penale che  grava  sul  dichiarante  e  sottoscrittore,
precedente che, invece, doveva essere menzionato. 
    E', per questo  aspetto,  condivisibile  quanto  affermato  dalla
Stazione appaltante che reclama di non poter.  "interpretare"  quella
dichiarazione  come  parte  di  una  piu'   complessa   dichiarazione
scomponibile in due, la prima riferita all'insussistenza di  condanne
penali a carico dei soggetti nominativamente indicati, e  la  seconda
(non presentata) che sarebbe stata  riferita  alla  posizione  penale
specifica del legale rappresentante, pur dichiarante e sottoscrittore
della prima. 
    Tale omissione sostanziale, di  conseguenza,  non  poteva  essere
"completata" ricorrendo al disposto di cui all'art. 47, comma 4,  del
D.P.P.  n.  9-84/Leg  del  2012,  che  prevede,  per  l'appunto,   la
possibilita' di "completare" il contenuto di "certificati,  documenti
e dichiarazioni presentati. 
    6.3. Per un secondo profilo, si rileva che il potere di  soccorso
istruttorio non poteva  essere  attivato  dalla  Stazione  appaltante
perche': 
        non si doveva "completare" una dichiarazione gia' versata  in
atti bensi' effettuare una dichiarazione omessa; 
        e' univoco che  la  lex  specialis  chiedesse  -  a  pena  di
esclusione o di annullamento dell'aggiudicazione -  la  dichiarazione
di  tutte  indistintamente  le  condanne  penali  subite  da  ciascun
concorrente, rimettendo unicamente all'Amministrazione appaltante  la
valutazione della gravita' dei fatti di reato e della loro  rilevanza
ai fini della partecipazione alla gara; 
    inoltre, la falsa dichiarazione resa  dall'impresa  Mazzotti  non
puo' qualificarsi non rilevante, perche' la sussistenza  in  concreto
di un precedente penale ha impedito all'Amministrazione: -  dapprima,
di conoscere (nonostante un'espressa previsione del  bando)  uno  dei
requisiti del soggetto concorrente; - poi, di valutare la gravita' di
quel precedente al fine  di  verificare  la  moralita'  professionale
dell'impresa aggiudicataria. 
    7. Appaiono pertanto prive  di  pregio  le  considerazioni  della
ricorrente circa la scarsa rilevanza del precedente riscontrato. 
    Infatti, l'annullamento dell'aggiudicazione  impugnato  e'  stato
disposto non perche' il legale rappresentante della ricorrente  abbia
un  precedente  penale  ritenuto  incidente  sulla  sua  credibilita'
professionale ma, piu' semplicemente, perche' ha  violato  la  regola
del bando che imponeva - a pena di esclusione - la  dichiarazione  di
tutte le condanne subite (cfr. C.d.S., sez. V,  20.4.2009,  n.  2364;
T.R.G.A. Trento, 5.2.2010, n. 35; 20.11.2013, n. 375). 
    8. Per un altro, ma correlato, profilo, si deve rilevare  che  il
potere di soccorso istruttorio di  cui  all'art.  47,  comma  4,  del
D.P.P. n. 9-84/Leg del 2012, cosi' come all'art. 46, comma 1 bis, del
D.Lgs. n. 163 del 2006, non esclude la  legittimita'  dell'esclusione
dalle  gare/annullamento  dell'aggiudicazione  in  caso  di   mancato
rispetto  degli  adempimenti  imposti  dalla  legge  provinciale   e,
rispettivamente,  dal  codice  dei  contratti  pubblici,  o  dal  suo
regolamento di attuazione. Ebbene, tra tali adempimenti vi  e'  anche
quello, previsto  dall'art.  38,  di  dichiarare  tutte  le  condanne
penali, di cui la clausola della lettera di invito de qua costituisce
applicazione per la gara oggetto del presente giudizio. Si tratta  di
un obbligo strumentale e imprescindibile per la doverosa verifica del
possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione  alle
gare pubbliche  e  per  il  successivo  eventuale  conseguimento  del
contratto,  obbligo  il  cui  inadempimento  "esclude   il   soccorso
istruttorio  quando  l'omessa  dichiarazione  risulti   espressamente
sanzionata con l'esclusione  dalla  lex  specialis  di  gara"  (cfr.,
C.d.S., sez. V, 27.10.2014, n. 5283; 17.6.2014, n.  3092;  sez.  III,
24.6.2014, n. 3198; 7.4.2014, n. 1634; 15.1.2014,  n.  123;  sez.  V,
27.1.2014, n. 400; 2.7.2013, n. 3550; sez.  V,  15.7.2013,  n.  3814,
5.12.2012, n. 6223; 31.3.2012, n. 1896; sez. IV, 22.11.2011, n. 6153;
T.R.G.A. Trento, 14.5.2014, n. 195; 20.11.2013, n. 375). 
    9. La giurisprudenza amministrativa  e'  dunque  consolidata  nel
confermare la piena legittimita' di una lex  specialis  che  preveda,
espressamente ed  univocamente,  l'obbligo  di  dichiarare  tutte  le
condanne, a prescindere da una  valutazione  di  gravita'  dei  fatti
commessi, nonche' la conseguente esclusione dalla gara per  il  fatto
di non aver dichiarato una condanna. 
    E' l'omissione  della  dichiarazione  a  costituire  un  autonomo
motivo di esclusione e non gia' una mera irregolarita' dichiarativa. 
    Questo  concetto  e'  stato  ribadito,  da  ultimo,  anche  nella
sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 6.11.2013,  n.
24, ove e' stato affermato che "la mancata dichiarazione da parte dei
soggetti indicati  si  configura  quale  ragione  di  esclusione  per
mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice" (art.  46,
comma 1 bis, come aggiunto dall'art. 4, del D.L.  n.  70  del  2011),
"ponendosi l'inadempimento in questione in  contrasto  con  le  dette
prescrizioni secondo il loro fine sostanziale di  salvaguardia  delle
garanzie  di  affidabilita'  dei  contraenti,   e,   dall'altro,   la
precisazione di fattispecie certe  preclude  nell'applicazione  della
normativa l'individuazione di cause di esclusione non preordinate, in
coerenza con la prescrizione della loro tipizzazione". 
    10.  In  definitiva,  si  devono  quindi  respingere  le  censure
articolate nei profili I, II e VII del motivo di ricorso. 
    11.1. Occorre ora esaminare le argomentazioni  sollevate  con  il
secondo gruppo di censure (profili III, IV, V  e  VI  del  motivo  di
ricorso), con il quale e' stata denunciata la  mancata  applicazione,
alla vicenda di causa, del disposto di cui al comma 2  bis  dell'art.
38 del codice dei contratti pubblici, come novellato - a far data  25
giugno 2014 - dall'art. 39 del D.L. n. 90 del 2014, che ha introdotto
il potere  di  soccorso  istruttorio  anche  in  caso  di  "mancanza,
incompletezza e ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi  e
delle dichiarazioni sostitutive". 
    Piu' precisamente, con tale disposizione il Legislatore nazionale
ha  stabilito  che  "la  mancanza,  l'incompletezza  e   ogni   altra
irregolarita'  essenziale  degli  elementi  e   delle   dichiarazioni
sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi  ha  dato
causa al  pagamento,  in  favore  della  stazione  appaltante,  della
sanzione pecuniaria stabilita  dal  bando  di  gara,  in  misura  non
inferiore all'uno per mille e non superiore  all'uno  per  cento  del
valore della gara e comunque non superiore  a  50.000  euro,  il  cui
versamento e' garantito dalla cauzione provvisoria. In tal  caso,  la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non  superiore
a dieci giorni, perche' siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i  soggetti  che
le devono rendere. Nei casi di irregolarita' non  essenziali,  ovvero
di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non  indispensabili,  la
stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne'  applica
alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del  termine  di  cui  al
secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara'. 
    Correlatamente, nell'art. 46 del codice dei contratti  lo  stesso
legislatore ha inserito il comma  1  ter,  a  tenore  del  quale  "le
disposizioni di cui all'art. 38, comma 2 bis,  si  applicano  a  ogni
ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarita' degli  elementi  e
delle dichiarazioni, anche  di  soggetti  terzi,  che  devono  essere
prodotte  dai  concorrenti  in  base  alla  legge,  al  bando  o   al
disciplinare di gara. 
    Le predette disposizioni, ai sensi del comma 3 del citato art. 39
del d.l. n. 90/2014, si applicano alle sole procedure di  affidamento
indette successivamente alla data di entrata in  vigore  del  decreto
legge (ossia dopo il 25.6.2014). 
    12. Le norme ora richiamate sono state recepite  nell'ordinamento
della Provincia di Trento con l'art 17 della l.p. 23.10.2014,  n.  9,
in vigore dal 29 ottobre 2014, che ha introdotto l'art. 35 ter  nella
l.p. n. 26 del 1993, il quale, recita:  "nei  casi  di  mancanza,  di
incompletezza e di ogni irregolarita'  essenziale  degli  elementi  e
delle dichiarazioni, anche  di  soggetti  terzi,  che  devono  essere
prodotte  dai  concorrenti  in  base  a  questa  legge  o  ad   altre
disposizioni di legge applicabili, al regolamento di  attuazione,  al
bando o al disciplinare di gara, si applica la normativa statale.  Se
il concorrente precede alla presentazione,  all'integrazione  o  alla
regolarizzazione nel termine di  tre  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta, non e' tenuto al pagamento della sanzione". 
    In aggiunta a cio', il comma 2 dell'art. 17 ha stabilito  che  il
nuovo art. 35 ter "si applica solo alle procedure i  cui  bandi  sono
pubblicati o le cui lettere di invito  sono  inviate  successivamente
alla data di entrata in vigore di questa legge"  (ossia  dopo  il  29
ottobre 2014). 
    13. Ordunque, l'impugnata (in  parte  qua)  lettera  d'invito  al
confronto concorrenziale di causa (di  data  9  settembre  2014)  non
prevedeva alcunche' con riferimento all'ultima  disciplina  nazionale
qui in esame (ne' con riguardo alla  possibilita'  di  completare  la
documentazione mancante ne' con riferimento a sanzioni pecuniarie  da
pagare  in  caso,  di  integrazione  della  documentazione),   e   il
provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione del 4 novembre 2014
e' stato adottato in vigenza della  disciplina  provinciale,  che  ha
anch'essa testualmente sancito (al comma 2 dell'art. 17 della l.p. n.
9 del 2014) che le sopravvenute disposizioni legislative locali sulla
procedimentalizzazione del soccorso istruttorio per le  irregolarita'
essenziali si applicano solo alle lettere d'invito  spedite  dopo  la
sua entrata in vigore (29 ottobre 2014). 
    14. Parte ricorrente ha eccepito l'incostituzionalita' del  comma
2 dell'art. 17 della l.p. n. 9  del  2014,  perche'  esclude  per  le
procedure indette nel periodo  25.6.2014  -  29.10.2014,  antecedente
l'entrata in vigore delle  norme  provinciali,  l'applicazione  delle
nuove   e   gia'   vigenti   disposizioni   sulla   regolarizzazione,
maggiormente favorevoli per i concorrenti, introdotte dal legislatore
nazionale. 
    15. In relazione a cio', e' stato dedotto il  contrasto  con  gli
artt.  11,  117,  primo  e  secondo  comma,  lett.  e)  e  l),  della
Costituzione, nonche' con gli artt. 4 e 8, primo comma, dello Statuto
speciale di autonomia, sul rilievo  che  tale  normativa  provinciale
invaderebbe l'ambito  costituzionalmente  riservato  alla  competenza
esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. 
    16.  Il  Collegio  ritiene  che  la  questione  di   legittimita'
costituzionale prospettata dall'impresa  Mazzotti  sia  rilevante  ed
anche non manifestamente infondata. 
    17. In punto rilevanza, il Collegio osserva, anzitutto, che, alla
data dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'applicazione del  comma
2 dell'art. 17 della l.p. 9/2014 ha integrato un tratto di  attivita'
amministrativa strettamente vincolata dal  tassativo  disposto  della
disposizione provinciale allora in vigore.  L'univoco  contenuto  del
comma 2, sulla data di entrata in vigore della nuova disciplina,  non
ha quindi consentito alla Stazione appaltante di porre in essere,  in
sede  procedurale,  il  soccorso  istruttorio  nei  confronti   della
societa' Mazzotti (chiedendo che sia  prodotta  la  dichiarazione  ex
art. 38 del D.Lgs. 163/2006 anche  del  legale  rappresentante  della
Societa'). Pertanto, ove  la  questione  sollevata  fosse  dichiarata
fondata, l'impugnazione dovrebbe essere accolta, con declaratoria  di
illegittimita' in  parte  qua,  della  lettera  d'invito  e,  in  via
derivata,  di  tutti  successivi  atti   della   procedura,   incluso
l'annullamento dell'aggiudicazione. 
    18.1. In punto di non manifesta infondatezza,  il  Collegio  deve
anzitutto ricordare come la Provincia  autonoma  di  Trento  goda  di
competenza legislativa esclusiva nella materia dei lavori pubblici di
interesse provinciale (cfr. art. 8, primo comma, n. 17) dello Statuto
speciale). 
    18.2. Su tale competenza, gia' con la sentenza 12.2.2010, n.  45,
la Corte costituzionale aveva precisato che la Provincia "nel dettare
norme in materia di lavori pubblici  di  interesse  provinciale,  pur
esercitando una competenza primaria specificamente  attribuita  dallo
statuto di autonomia, deve non di meno  rispettare,  con  riferimento
soprattutto   alla   disciplina   della   fase    del    procedimento
amministrativo di evidenza pubblica, i principi  della  tutela  della
concorrenza strumentali  ad  assicurare  le  liberta'  comunitarie  e
dunque  le  disposizioni  contenute  nel  Codice  degli  appalti  che
costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste  a  livello
europeo", cosi' riconoscendo la potesta' provinciale di adottare  una
propria normativa pur  nel  rispetto  dei  principi  della  normativa
statale a favore della  concorrenza,  ai  quali  deve  adeguarsi  nei
termini e con le modalita' stabiliti dall'ordinamento. 
    19. A sua volta, lo Stato,  con  il  D.Lgs.  12.4.2006,  n.  163,
all'art. 4, ha stabilito che "le regioni e le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano esercitano la potesta'  normativa  nelle  materie
oggetto del Codice (degli appalti) nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a  materie
di competenza esclusiva dello Stato" (comma  1).  Il  comma  5  dello
stesso art. 4 contiene  la  cosiddetta  "clausola  di  salvaguardia",
ossia  la  disposizione  che  ribadisce  che  spetta  alla  Provincia
autonoma di  Trento  adeguare  la  propria  legislazione  secondo  le
disposizioni contenute  nello  Statuto  e  nelle  relative  norme  di
attuazione, in  linea  pertanto  con  quanto,  in  termini  generali,
dispone l'art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266. 
    20. In questo complesso tessuto  normativo  che  si  innesta  ora
l'ulteriore tematica dei  rapporti  tra  legislazione  provinciale  e
statale, anche sopravvenuta. 
    In proposito, nell'ordinamento provinciale  esiste  una  speciale
disciplina di grado ultraprimario, contenuta nel D.Lgs. 16.3.1992, n.
266 intitolato "Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi
statali e leggi regionali e provinciali", il cui art. 2, ai camini 1,
2 e 4, recita: "Salvo quanto disposto nel comma  4,  la  legislazione
regionale e provinciale deve essere  adeguata  ai  principi  e  norme
costituenti limiti indicati  dagli  articoli  4  e  5  dello  Statuto
speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro  i  sei  mesi
successivi  alla  pubblicazione  dell'atto  medesimo  nella  Gazzetta
Ufficiale o nel piu' ampio termine da  esso  stabilito.  Restano  nel
frattempo  applicabili  le  disposizioni  legislative   regionali   e
provinciali preesistenti. Decorso il termine di cui al  comma  1,  le
disposizioni legislative regionali  e  provinciali  non  adeguate  in
ottemperanza al cominci medesimo  possono  essere  impugnate  davanti
alla Corte  vcostituzionale  ai  sensi  dell'art.  97  dello  Statuto
speciale, per violazione  di  esso  ...  Resta  in  ogni  caso  ferma
l'immediata  applicabilita'  nd  territorio  regionale  delle   leggi
costituzionali, degli atti  legislativi  dello  Stato  nelle  materie
nelle quali alla Regione o  alla  Provincia  autonoma  e'  attribuita
delega di funzioni statali ovvero  potesta'  legislativa  integrativa
delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello Statuto
speciale,  nonche'   delle   norme   internazionali   e   comunitarie
direttamente applicabili. 
    21. Invero, proprio riferendosi al comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs.
n.  266  del  1992,  nelle  sue  piu'  recenti  pronunce   la   Corte
costituzionale ha  affermato  che  l'attribuzione  allo  Stato  della
competenza esclusiva e' trasversale sulla determinazione del  livello
essenziale delle prestazioni concerne il soddisfacimento  di  diritti
civili e sociali, i quali devono essere garantiti, con  carattere  di
generalita', a tutti gli aventi diritto. 
    Si tratta di una "competenza del Legislatore  statale  idonea  ad
investire tutte le materie, in relazione alle  quali  il  legislatore
stesso deve poter porre le norme necessarie per  assicurare  in  modo
generalizzato  sull'intero  territorio  nazionale,  il  godimento  di
prestazioni garantite, come  contenuto  essenziale  di  tali  diritti
(...) che, nella fattispecie, vede prevalere la competenza  esclusiva
dello  Stato,  essendo  essa  l'unica  in  grado  di  consentire   la
realizzazione dell'esigenza suddetta" (cosi', ex multis, le  sentenze
20.7.2012, n, 203, e 9.5.2014, n. 121). 
    22. Ancora piu' recentemente, la Corte ha  recisamente  sostenuto
che "il decreto legislativo n. 266 del 1992  non  trova  applicazione
nelle ipotesi in cui venga  in  rilievo  una  materia  di  competenza
legislativa esclusiva dello Stato": si veda la sentenza 25.2.2014, n.
28, sulle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, le
cui procedure, di assegnazione sono state ricondotte al parametro  di
cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera  e),  Cost.  Nello  stesso
senso, si veda anche la sentenza 12.7.2012, n. 183, sugli  interventi
di ammodernamento e di razionalizzazione della rete degli impianti di
carburanti, settore nel quale la Provincia non puo' giovarsi di  "una
competenza provinciale soggetta  all'obbligo  di  conformazione  alla
legislazione statale". 
    23. Infine, giova  qui  ricordare  la  recentissima  affermazione
della  Corte  costituzionale  in   base   alla   quale   "l'attivita'
contrattuale della pubblica amministrazione non puo' identificarsi in
una materia a se', ma  rappresenta  un'attivita'  che  inerisce  alle
singole materie sulle quali  essa  si  esplica.  Ne  consegue  che  i
problemi di costituzionalita' devono essere esaminati in rapporto  al
contenuto precettivo delle singole disposizioni impugnate, al fine di
stabilire quali siano  gli  ambiti  materiali  in  cui  esse  trovano
collocazione. Cio' soprattutto alla luce della ratio  dell'intervento
legislativo cosi' da  identificare  correttamente  anche  l'interesse
tutelato" (cfr. sentenza n. 33 del 2015, depositata il 12.3.2015). 
    24.1. In presenza di tali presupposti, il Collegio,  come  detto,
deve  rilevare  che  la  questione  di  legittimita'   costituzionale
prospettata dalla Societa' ricorrente e avente ad oggetto il comma  2
dell'art. 17 della l.p. n. 9 del 2014, laddove e' stato  sancito  che
le disposizioni provinciali sulla procedimentalizzazione del soccorso
istruttorio di applicano solamente alle  procedure  i  cui  bandi  (o
lettere di invito) sono pubblicati successivamente alla  sua  entrata
in vigore, non possa dirsi manifestamente infondata. 
    24.2. Nella specie, la disposizione in esame e'  sospettabile  di
violazione, dell'art. 8, primo comma, n. 1) e n. 17),  dello  Statuto
speciale d'autonomia e dell'art. 117, secondo comma, lett.  e)  della
Costituzione, avuto riguardo al fatto  che  le  novelle  disposizioni
sulla procedimentalizzazione del soccorso istruttorio  -  di  cui  al
ripetuto art. 38, comma 2 bis, del  codice  dei  contratti  pubblici,
come novellato dall'art. 39 del D.L. n. 90  del  2014  -  si  possono
ricondurre alla materia trasversale della tutela  della  concorrenza,
di esclusiva competenza statale. 
    In tal senso, il Collegio rileva che  le  disposizioni  all'esame
(dunque: sia il comma 2 bis dell'art. 38  del  D.Lgs.  163/2006,  sia
l'art., 35 ter della  l.p.  26/1993)  non  si  limitano  a  stabilire
termini e sanzioni ma individuano anche  le  fattispecie  documentali
sanabili  e/o  regolarizzabili  (ampliandole,  rispetto   al   regime
previgente, posto che e' ora possibile presentare documenti mancanti,
incompleti e con irregolarita' essenziali). 
    Pertanto, le stesse incidono  nella  materia  della  concorrenza,
intesa  sempre  dalla  Corte  costituzionale   come   una   "funzione
esercitabile sui piu' diversi oggetti" (cosi' C.  cost.  23  novembre
2007, n. 401), attraverso  la  previsione  di  criteri  uniformi  per
integrare e regolarizzare le dichiarazioni, applicabili non  solo  ai
procedimenti di gara relativi ai lavori pubblici ma  anche  a  quelli
che riguardano servizi e forniture (quale  quello  de  quo),  essendo
essi tutti essenziali per assicurare, tra l'altro, i principi di pari
trattamento e di non discriminazione dei partecipanti alle  procedure
di gara. 
    Difatti, nella nozione di concorrenza, come ha gia' avuto modo di
precisare la Corte, non rientrano solo "le  misure  di  garanzia  del
mantenimento di  mercati  gia'  concorrenziali  e  gli  strumenti  di
liberalizzazione  dei  mercati  stessi",  ma  anche  "l'adozione   di
uniformi procedure di evidenza pubblica nella scelta del  contraente,
idonee a garantire, in  particolare,  il  rispetto  dei  principi  di
parita' di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalita' e
di trasparenza". Principi, questi, la  cui  osservanza  si  sostanzia
nell'attuazione delle regole costituzionali della imparzialita' e del
buon  andamento,  che  devono   guidare   l'azione   della   Pubblica
amministrazione  ai  sensi  dell'art.  97  della  Costituzione  (cfr.
sentenza 401 del 2007, cit.). 
    Pertanto, una volta che si ritenga che il novello intervento  del
legislatore statale  (di  cui  all'art.  39  del  D.L.  90/2014)  sia
riconducibile alle esigenze  della  suindicata  tutela,  si  dovrebbe
concludere affermando che spetta unicamente allo  stesso  legislatore
il potere di dettare  la  regolamentazione  del  settore,  che  alcun
obbligo di adeguamento sussiste in capo alla Provincia di Trento, che
le pertinenti norme statali sono immediatamente applicabili anche nel
territorio trentino. 
    25.  Le  suesposte  considerazioni  fondano,  in  definitiva,  il
giudizio di rilevanza, ai fini della compiuta  decisione  nel  merito
della presente controversia, e di non  manifesta  infondatezza  della
questione di illegittimita' costituzionale del comma 2  dell'art.  17
della legge della Provincia autonoma di Trento 23 ottobre 2014, n. 9,
per contrasto con l'art. 8, primo  comma,  n.  1)  e  n.  17),  dello
Statuto speciale d'autonomia, e con l'art. 117, secondo comma,  lett.
e), della Costituzione, nei termini  e  per  le  ragioni  esposti  in
motivazione. 
    Si rimette pertanto la sua definizione alla Corte costituzionale,
con sospensione del presente giudizio e con trasmissione  degli  atti
al Giudice delle Leggi. 
    Ogni ulteriore statuizione - in rito, in merito e in ordine  alle
spese del giudizio - resta riservata alla decisione definitiva.