IL TRIBUNALE REGIONALE di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 427 del 2014, proposto da Impresa Mazzotti Romualdo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Tita e Piero Costantini e con domicilio eletto presso il loro studio in Trento, via Lunelli, n. 48, contro la Provincia autonoma di Trento in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolo' Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Viviana Biasetti ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n. 15, nei confronti di Gruppo Adige Bitumi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Domenichelli, Alessandro Righini e Mario Maccaferri, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Trento, via Grazioli, n. 27, per l'annullamento: della determinazione del Dirigente il Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento n. 109, del 4.11.2014, ad oggetto: "Confronto concorrenziale per l'affidamento a cottimo della fornitura, franco impianto di produzione, di conglomerato bituminoso tipo "B" per ricariche, tipo "ASD" antisdrucciolo, tipo "D" modificato, tipo "D" normale, tipo "E" strato unico, nonche' nolo a caldo per la fresatura ed il trasporto di materiali per la sistemazione della pavimentazione stradale delle strade provinciali e delle strade statali del settore 6 nella Comunita' delle Giudicarie. Annullamento dell'affidamento disposto a favore dell'impresa prima in graduatoria e conseguente affidamento alla seconda in graduatoria"; in parte qua, e nei limiti di interesse dell'Impresa Mazzotti, della lettera di invito prot. n. S106/2014/475898/3.5-6/LM/SM, del 9.9.2014; delle note del 6.10.2014, di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento, e del 4.11.2014, di trasmissione della determinazione conclusiva del procedimento di annullamento; di tutti i verbali di gara, nei limiti di interesse dell'Impresa Mazzotti; della circolare provinciale del 31.10.2014; di ogni altro provvedimento presupposto, successivo e comunque connesso e/o conseguente, nonche' di eventuali atti ulteriori non noti, fra i quali il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto; e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con espressa domanda di subentrare nello stesso; nonche' per la condanna della Provincia di Trento al risarcimento dei danni in forma specifica ovvero, laddove impossibile in tutto o in parte, per equivalente monetario. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Trento; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gruppo Adige Bitumi S.p.a.; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2015 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Fatto 1. Con lettera/invito datata 9 settembre 2014 la Provincia di Trento ha invitato sette imprese a partecipare ad un confronto concorrenziale indetto per l'affidamento della fornitura, franco impianto di produzione, di conglomerato bituminoso, nonche' nolo a caldo per la fresatura e il trasporto di materiali e per la sistemazione della pavimentazione stradale delle strade provinciali e delle strade statali della Comunita' delle Giudicarie, con importo a base di gara pari a euro 102.308,68. 2. Entro il termine di scadenza del 19 settembre 2014, alla Stazione appaltante sono giunte quattro offerte, tra cui quella dell'impresa Mazzotti - che all'esito della procedura comparativa ha conseguito la commessa, di seguito affidatale con nota del 25 settembre 2014 - e quella dell'impresa Adige Bitumi, che si e' collocata al secondo posto della graduatoria di gara. 3. Ad avvenuta aggiudicazione, l'Amministrazione provinciale ha controllato la veridicita' delle dichiarazioni rese dall'impresa Mazzotti in sede di presentazione dell'offerta, ed ha quindi chiesto all'Ufficio del Casellario Giudiziale di Trento le certificazioni concernenti i precedenti penali dei soggetti elencati all'art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, e, quindi, anche del legale rappresentante sig. Paolo Mazzotti. 4. E' cosi' emersa a carico del suddetto la sussistenza di un decreto penale di condanna del G.I.P. del Tribunale di Trento del 17 ottobre 2013, esecutivo il 30 novembre 2013, per una violazione di norme in materia ambientale ex art. 279, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, decreto che, pero', non era stato da lui dichiarato al momento della presentazione dell'offerta. 5. Con nota del 6 ottobre 2014 l'Amministrazione ha quindi comunicato all'impresa Mazzotti l'avvio del procedimento per l'annullamento dell'aggiudicazione. L'interessata Societa' ha presentato le proprie osservazioni rilevando che, solo per un "disguido" occorso nella compilazione della dichiarazione, il sig. Mazzotti, in qualita' di legale rappresentante, aveva attestato l'insussistenza di condanne solo per gli altri soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), nominativamente indicandoli, ma che aveva invece "omesso di specificare alcunche' circa la propria posizione penale". Pertanto, essa ha chiesto la "regolarizzazione" della dichiarazione, a suo dire "palesemente incompleta", ai sensi del comma 2 bis dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, come inserito dal D.L. 24.6.2014, n. 90. 6. Sennonche', con l'impugnata determinazione dirigenziale del 4 novembre 2014, la Provincia - rilevando che la lettera d'invito chiedeva l'obbligatoria indicazione di tutte le sentenza di condanna e che l'omessa specificazione anche di un solo precedente penale integrava un'autonoma causa di esclusione - ha annullato l'aggiudicazione e affidato la commessa al concorrente che seguiva in graduatoria, ossia all'impresa Gruppo Adige Bitumi. 7. L'impresa Mazzotti ha impugnato tale provvedimento deducendo il seguente, articolato, motivo di diritto: "violazione, mancata e/o erronea applicazione della lex specialis di gara, degli artt. 38 e 46 del. D.Lgs. n. 163 del 2006, nonche' dell'art. 47, comma 4, del D.P.P. 11.5.2012, n. 9-84/Leg; nullita' ex artt. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163 del 2006 e 47, comma 3, del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012; eccesso di potere per erroneita' dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicita' ed ingiustizia manifeste; violazione dei principi di proporzionalita' e di favor partecipationis"; I) - parte ricorrente afferma che la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale resa personalmente dal sig. Paolo Mazzotti sarebbe riferita - per un "disguido" - unicamente agli altri soggetti interessati da quella dichiarazione, di cui all'elencazione nominativa, ma non a lui medesimo; che, pertanto, quella dichiarazione sarebbe non falsa ma solo incompleta in quanto il sig. Mazzotti non avrebbe affatto dichiarato l'assenza di condanne a proprio carico; II) - di conseguenza, sarebbe applicabile alla fattispecie di causa il disposto di cui all'art. 47, comma 4, del D.P.P. n. 9-84/Leg del 2012, che prevede la possibilita' di "completare ... al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati"; III) - in ogni caso, sarebbe applicabile il disposto di cui al comma 2 bis dell'art. 38 del codice dei contratti pubblici, come novellato dall'art. 39 del D.L. n. 90 del 2014, che riconosce il potere di soccorso istruttorio anche in caso di "mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive"; IV) - pertanto, sarebbe illegittima la lettera di invito nella parte in cm non menziona le novelle disposizioni di cui agli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 163 del 2006; V) - le disposizioni del comma 2 bis dell'art. 38 sarebbero applicabili alla fattispecie di causa poiche' la Provincia, con l'art. 17 della l.p. 23.10.2014, n. 9, ha introdotto nella l.p. 10.9.1993, n. 26, l'art. 35 ter, in forza del quale nei casi di mancanza, di incompletezza e di ogni irregolarita' essenziale degli elementi e delle dichiarazioni si applica la normativa statale; VI)- nel caso si dovesse ritenere che le disposizioni introdotte dal nuovo art. 35 ter non si possano applicare per il periodo previgente all'entrata in vigore della l.p. n. 9/2014, si solleva eccezione di incostituzionalita' della disposizione di cui all'art. 17, comma 2, della l.p. n. 9/2014, per contrasto con gli artt. 11, 117, primo e secondo comma, lett. e) e l), della Costituzione, nonche' agli artt. 4 e 8, prime comma, dello Statuto speciale di autonomia; VII) - da ultimo, si lamenta che il provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione non contiene alcun giudizio circa l'incidenza del precedente penale (fattispecie - asseritamente irrilevante) sull'affidabilita', morale e professionale dell'impresa Mazzotti. 8. Con l'atto introduttivo l'impresa ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati, anche con l'emissione di una misura cautelare monocratica ai sensi dell'art. 56 c.p.a. 9. Con decreto del Presidente del Tribunale n. 107, di data 3.12.2014, l'istanza di misura cautelare provvisoria e' stata denegata. 10. L'Amministrazione provinciale intimata si e' costituita in giudizio per chiedere che il ricorso sia respinto nel merito perche' infondato. 11. Si e' costituita in giudizio la controinteressata societa' Gruppo Adige Bitumi, chiedendo anch'essa la reiezione del ricorso nel merito. 12. Con ordinanza n. 114, adottata nella camera di consiglio del 17.12.2014, la domanda cautelare e' stata respinta. Tale provvedimento cautelare e' stato impugnato innanzi al Consiglio di Stato, Sezione Quinta, la quale, con ordinanza n. 410, pubblicata il 28 gennaio 2015, ha accolto l'appello. 14. In vista dell'udienza di merito le parti costituite hanno depositato ulteriori memorie conclusionali. 15. Alla pubblica udienza del 12 marzo 2015 la causa e' stata chiamata e quindi trattenuta in decisione. Diritto 1. Come esposto in fatto, e' dunque qui impugnata determinazione del Dirigente il Servizio gestione strade della Provincia di Trento n. 109, del 4 novembre 2014, con cui e' stata annullata l'aggiudicazione della commessa che era stata conseguita dall'impresa Mazzotti perche', a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, l'Amministrazione ha riscontrato la sussistenza di un decreto penale di condanna a carico del suo legale rappresentante che non era stato da egli dichiarato al momento della presentazione dell'offerta. 2. Preliminarmente, occorre rilevare che si discute dell'affidamento di un contratto sottosoglia (l'importo a base d'asta e' pari a 102.308,68 euro), fattispecie che nella Provincia di Trento e' disciplinata dalla l.p. 10.9.1993, n. 26 (in materia di lavori pubblici provinciali) e dalla l.p. 19.7.1990, n. 23 (sull'attivita' contrattuale). In relazione a cio' giova sin da ora osservare che la Provincia autonoma di Trento gode di competenza legislativa esclusiva nella materia dei lavori pubblici di interesse provinciale (cfr. art. 8, primo comma, n. 17) dello Statuto speciale) e nella materia dell'ordinamento amministrativo (cfr. art. 8, primo comma, n. 1) dello Statuto speciale) e che, a tale stregua, ha adottato le citate leggi provinciali 26/1993 e 23/1990. Segnatamente, il comma 1 dell'art. 1 della l.p. 26/1993 recita: "la presente legge e i suoi ingolamenti di attuazione costituiscono l'ordinamento dei lavori pubblici di interesse provinciale realizzati nella Provincia di Trento dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 (individuazione delle amministrazioni aggiudicatrici), nonche' dei lavori pubblici realizzati su beni di proprieta' dalla Provincia autonoma di Trento, dai suoi enti strumentali e dai comuni al di fuori del territorio provinciale"; il successivo comma 2 soggiunge che essa "si applica per la realizzazione di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia comunitaria" nonche' di lavori d'importo superiore alla soglia medesima, salvo quanto diversamente disciplinato dal capo X quater (art. 58.21 e ss.). A sua volta, gli artt 36 ter 1, 39 bis e 25 della l.p. 23/1990 disciplinano l'organizzazione delle procedure per l'acquisto di beni e forniture. Nondimeno, la disciplina provinciale in esame contiene numerosi richiami e rinvii a quella nazionale e, dunque, al D.Lgs. n. 163 del 2006. Precisamente, e per quanto qui di interesse, l'art. 35 della l.p. 26/1993, rubricato "requisiti di ordine, generale", stabilisce per la partecipazione alle procedure provinciali di affidamento delle concessioni e degli appalti "si applica la normativa statale ... in materia di requisiti di ordine generale". 3.1. Con il primo gruppo di censure parte ricorrente lamenta che la Stazione appaltante non abbia attivato il soccorso istruttorio, disciplinato dall'art. 47, comma 4, del D.P.P. 11.5.2012, n. 9-84/Leg (regolamento di attuazione della l.p. 26/1093), opponendo che il legale rappresentante dell'impresa Mazzotti avrebbe reso la dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 38, comma 1, lett. c), del codice dei contratti pubblici, solamente per gli altri soggetti chiamati ad eseguire tale adempimento, e che solo per un "disguido" egli non ha reso anche la stessa dichiarazione in proprio. 3.2. Tali argomentazioni non meritano di essere condivise. 4.1. In punto di fatto, si osserva che sia nella lettera di invito al confronto concorrenziale (cfr. pagg. 7, 8 e 12 - doc. n. 1 in atti di parte ricorrente), sia negli allegati modelli per l'effettuazione della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, era stato espressamente chiesto ai concorrenti di indicare obbligatoriamente "tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.", riportate dai soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), ivi comprese quelle per le quali i predetti soggetti avessero beneficiato della non menzione. In particolare, il legale rappresentante dell'impresa doveva utilizzare: l'allegato modello A) per attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di moralita' professionale in capo a se stesso, agli altri soggetti attualmente in carica nonche', per quanto a propria conoscenza, ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la spedizione della lettera di invito; a tale scopo, il modulo era stato predisposto per la dichiarazione di "nessuna condanna" e, di seguito, dopo la parola "oppure ...", per la dichiarazione delle eventuali condanne; qualora, invece, egli non avesse avuto conoscenza diretta della sussistenza dei requisiti di moralita' professionale in capo agli altri soggetti tenuti a rendere la dichiarazione, ognuno di essi doveva rendere una singola dichiarazione, utilizzando l'allegato modello B. Era stato altresi' previsto, a pag. 9 della lettera d'invito, che in presenza di condanne l'Amministrazione avrebbe escluso automaticamente gli offerenti per alcuni indicati reati, mentre per i reati diversi da quelli prima specificati avrebbe verificato l'incidenza degli stessi sull'affidabilita' morale e professionale nei confronti della sola impresa aggiudicataria. All'opposto, "se in sede di verifica fosse stata riscontrata la mancata indicazione di condanne che dovevano essere segnalate, si sarebbe proceduto "all'esclusione del concorrente per falsa dichiarazione, ai sensi e agli effetti di cui all'art. 66, comma 3, del regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 e con le ulteriori conseguenze previste dall'art. 38, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006". Vale ricordare che il comma 1 ter del citato art. 38 sancisce che "in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa' grave ... dispone l'iscrizione nel casellario informatico". In senso conforme, a pag. 12 della lettera d'invito, era prescritto: che l'Amministrazione avrebbe verificato nei confronti dell'aggiudicatario il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati; che se avesse riscontrato la loro carenza avrebbe annullato l'aggiudicazione, incamerato la cauzione e denunciato il fatto all'Autorita'; che le disposizioni del comma 1 ter. dell'art. 38 sarebbero state applicate se fosse stata riscontrata la mancata indicazione anche di una sola condanna passata in giudicato, ovvero di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ivi compresi quelli riportanti la non menzione. 4.2. Sempre in punto di fatto, si deve ora osservare che il sig. Paolo Mazzotti ha utilizzato il modello di dichiarazione A). Egli, sfruttando il modello in maniera ambigua, ha quindi dichiarato e sottoscritto, sotto il richiamo alla sua personale responsabilita', "che i soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), attualmente in carica, hanno riportato le seguenti sentenze di condanna ... nessuna condanna oppure i signori: Espen Rizzardi Romuald, Mazzotti Mariangiola, Mazzotti Aldo, Mazzotti Nicola, Cazzolli Andrea, Cazzolli Marcella, cosi' elencando (in luogo delle condanne eventualmente riportate) solo i nominativi dei soggetti in carica che non avevano condanne (cfr. doc. n. 2 in atti di parte ricorrente). 5.1. Ebbene, tale dichiarazione, a detta dell'impresa ricorrente, sarebbe "incompleta", in quanto "per un disguido" il sig. Mazzotti non avrebbe effettuato una successiva dichiarazione che avrebbe dovuto essere riferita, in prima persona: alla sua posizione penale, sulla quale grava, come e' stato successivamente appurato dalla Stazione appaltante; un decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. di Trento in data 17.10.2013 ed esecutivo dal 30.11.2013. 5.2. All'opposto, la Provincia sostiene - non ritenendo che sia usuale redigere una dichiarazione separata proprio per colui che sottoscrive la dichiarazione complessiva - che tale dichiarazione sia completa con riguardo all'indicazione delle persone munite di potere rappresentativo, ma non veritiera, in quanto non e' stato dichiarato il menzionato precedente penale del 2013 in capo al dichiarante e sottoscrittore. 6.1. La prospettazione di parte ricorrente non puo' essere condivisa. 6.2. Anzitutto, per un primo profilo, si osserva che la dichiarazione in oggetto, redatta sul modello A), e' stata personalmente resa dal sig. Mazzotti, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in qualita' di legale rappresentante dell'omonima Societa', e al testuale fine di "dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai soggetti di cui all'art. 38, c. 1, lett c) del D.Lgs. 163/2006 attualmente in carica", compreso, quindi, anche se' stesso, in quanto dichiarante nell'affermata qualita' di amministratore munito di potere di rappresentanza. Di conseguenza, la dichiarazione in esame deve ritenersi completa ma non rispondente al vero, in quanto risulta omessa la menzione di un precedente penale che grava sul dichiarante e sottoscrittore, precedente che, invece, doveva essere menzionato. E', per questo aspetto, condivisibile quanto affermato dalla Stazione appaltante che reclama di non poter. "interpretare" quella dichiarazione come parte di una piu' complessa dichiarazione scomponibile in due, la prima riferita all'insussistenza di condanne penali a carico dei soggetti nominativamente indicati, e la seconda (non presentata) che sarebbe stata riferita alla posizione penale specifica del legale rappresentante, pur dichiarante e sottoscrittore della prima. Tale omissione sostanziale, di conseguenza, non poteva essere "completata" ricorrendo al disposto di cui all'art. 47, comma 4, del D.P.P. n. 9-84/Leg del 2012, che prevede, per l'appunto, la possibilita' di "completare" il contenuto di "certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 6.3. Per un secondo profilo, si rileva che il potere di soccorso istruttorio non poteva essere attivato dalla Stazione appaltante perche': non si doveva "completare" una dichiarazione gia' versata in atti bensi' effettuare una dichiarazione omessa; e' univoco che la lex specialis chiedesse - a pena di esclusione o di annullamento dell'aggiudicazione - la dichiarazione di tutte indistintamente le condanne penali subite da ciascun concorrente, rimettendo unicamente all'Amministrazione appaltante la valutazione della gravita' dei fatti di reato e della loro rilevanza ai fini della partecipazione alla gara; inoltre, la falsa dichiarazione resa dall'impresa Mazzotti non puo' qualificarsi non rilevante, perche' la sussistenza in concreto di un precedente penale ha impedito all'Amministrazione: - dapprima, di conoscere (nonostante un'espressa previsione del bando) uno dei requisiti del soggetto concorrente; - poi, di valutare la gravita' di quel precedente al fine di verificare la moralita' professionale dell'impresa aggiudicataria. 7. Appaiono pertanto prive di pregio le considerazioni della ricorrente circa la scarsa rilevanza del precedente riscontrato. Infatti, l'annullamento dell'aggiudicazione impugnato e' stato disposto non perche' il legale rappresentante della ricorrente abbia un precedente penale ritenuto incidente sulla sua credibilita' professionale ma, piu' semplicemente, perche' ha violato la regola del bando che imponeva - a pena di esclusione - la dichiarazione di tutte le condanne subite (cfr. C.d.S., sez. V, 20.4.2009, n. 2364; T.R.G.A. Trento, 5.2.2010, n. 35; 20.11.2013, n. 375). 8. Per un altro, ma correlato, profilo, si deve rilevare che il potere di soccorso istruttorio di cui all'art. 47, comma 4, del D.P.P. n. 9-84/Leg del 2012, cosi' come all'art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163 del 2006, non esclude la legittimita' dell'esclusione dalle gare/annullamento dell'aggiudicazione in caso di mancato rispetto degli adempimenti imposti dalla legge provinciale e, rispettivamente, dal codice dei contratti pubblici, o dal suo regolamento di attuazione. Ebbene, tra tali adempimenti vi e' anche quello, previsto dall'art. 38, di dichiarare tutte le condanne penali, di cui la clausola della lettera di invito de qua costituisce applicazione per la gara oggetto del presente giudizio. Si tratta di un obbligo strumentale e imprescindibile per la doverosa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare pubbliche e per il successivo eventuale conseguimento del contratto, obbligo il cui inadempimento "esclude il soccorso istruttorio quando l'omessa dichiarazione risulti espressamente sanzionata con l'esclusione dalla lex specialis di gara" (cfr., C.d.S., sez. V, 27.10.2014, n. 5283; 17.6.2014, n. 3092; sez. III, 24.6.2014, n. 3198; 7.4.2014, n. 1634; 15.1.2014, n. 123; sez. V, 27.1.2014, n. 400; 2.7.2013, n. 3550; sez. V, 15.7.2013, n. 3814, 5.12.2012, n. 6223; 31.3.2012, n. 1896; sez. IV, 22.11.2011, n. 6153; T.R.G.A. Trento, 14.5.2014, n. 195; 20.11.2013, n. 375). 9. La giurisprudenza amministrativa e' dunque consolidata nel confermare la piena legittimita' di una lex specialis che preveda, espressamente ed univocamente, l'obbligo di dichiarare tutte le condanne, a prescindere da una valutazione di gravita' dei fatti commessi, nonche' la conseguente esclusione dalla gara per il fatto di non aver dichiarato una condanna. E' l'omissione della dichiarazione a costituire un autonomo motivo di esclusione e non gia' una mera irregolarita' dichiarativa. Questo concetto e' stato ribadito, da ultimo, anche nella sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 6.11.2013, n. 24, ove e' stato affermato che "la mancata dichiarazione da parte dei soggetti indicati si configura quale ragione di esclusione per mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice" (art. 46, comma 1 bis, come aggiunto dall'art. 4, del D.L. n. 70 del 2011), "ponendosi l'inadempimento in questione in contrasto con le dette prescrizioni secondo il loro fine sostanziale di salvaguardia delle garanzie di affidabilita' dei contraenti, e, dall'altro, la precisazione di fattispecie certe preclude nell'applicazione della normativa l'individuazione di cause di esclusione non preordinate, in coerenza con la prescrizione della loro tipizzazione". 10. In definitiva, si devono quindi respingere le censure articolate nei profili I, II e VII del motivo di ricorso. 11.1. Occorre ora esaminare le argomentazioni sollevate con il secondo gruppo di censure (profili III, IV, V e VI del motivo di ricorso), con il quale e' stata denunciata la mancata applicazione, alla vicenda di causa, del disposto di cui al comma 2 bis dell'art. 38 del codice dei contratti pubblici, come novellato - a far data 25 giugno 2014 - dall'art. 39 del D.L. n. 90 del 2014, che ha introdotto il potere di soccorso istruttorio anche in caso di "mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive". Piu' precisamente, con tale disposizione il Legislatore nazionale ha stabilito che "la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento e' garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarita' non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara'. Correlatamente, nell'art. 46 del codice dei contratti lo stesso legislatore ha inserito il comma 1 ter, a tenore del quale "le disposizioni di cui all'art. 38, comma 2 bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarita' degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. Le predette disposizioni, ai sensi del comma 3 del citato art. 39 del d.l. n. 90/2014, si applicano alle sole procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge (ossia dopo il 25.6.2014). 12. Le norme ora richiamate sono state recepite nell'ordinamento della Provincia di Trento con l'art 17 della l.p. 23.10.2014, n. 9, in vigore dal 29 ottobre 2014, che ha introdotto l'art. 35 ter nella l.p. n. 26 del 1993, il quale, recita: "nei casi di mancanza, di incompletezza e di ogni irregolarita' essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base a questa legge o ad altre disposizioni di legge applicabili, al regolamento di attuazione, al bando o al disciplinare di gara, si applica la normativa statale. Se il concorrente precede alla presentazione, all'integrazione o alla regolarizzazione nel termine di tre giorni dal ricevimento della richiesta, non e' tenuto al pagamento della sanzione". In aggiunta a cio', il comma 2 dell'art. 17 ha stabilito che il nuovo art. 35 ter "si applica solo alle procedure i cui bandi sono pubblicati o le cui lettere di invito sono inviate successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge" (ossia dopo il 29 ottobre 2014). 13. Ordunque, l'impugnata (in parte qua) lettera d'invito al confronto concorrenziale di causa (di data 9 settembre 2014) non prevedeva alcunche' con riferimento all'ultima disciplina nazionale qui in esame (ne' con riguardo alla possibilita' di completare la documentazione mancante ne' con riferimento a sanzioni pecuniarie da pagare in caso, di integrazione della documentazione), e il provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione del 4 novembre 2014 e' stato adottato in vigenza della disciplina provinciale, che ha anch'essa testualmente sancito (al comma 2 dell'art. 17 della l.p. n. 9 del 2014) che le sopravvenute disposizioni legislative locali sulla procedimentalizzazione del soccorso istruttorio per le irregolarita' essenziali si applicano solo alle lettere d'invito spedite dopo la sua entrata in vigore (29 ottobre 2014). 14. Parte ricorrente ha eccepito l'incostituzionalita' del comma 2 dell'art. 17 della l.p. n. 9 del 2014, perche' esclude per le procedure indette nel periodo 25.6.2014 - 29.10.2014, antecedente l'entrata in vigore delle norme provinciali, l'applicazione delle nuove e gia' vigenti disposizioni sulla regolarizzazione, maggiormente favorevoli per i concorrenti, introdotte dal legislatore nazionale. 15. In relazione a cio', e' stato dedotto il contrasto con gli artt. 11, 117, primo e secondo comma, lett. e) e l), della Costituzione, nonche' con gli artt. 4 e 8, primo comma, dello Statuto speciale di autonomia, sul rilievo che tale normativa provinciale invaderebbe l'ambito costituzionalmente riservato alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. 16. Il Collegio ritiene che la questione di legittimita' costituzionale prospettata dall'impresa Mazzotti sia rilevante ed anche non manifestamente infondata. 17. In punto rilevanza, il Collegio osserva, anzitutto, che, alla data dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'applicazione del comma 2 dell'art. 17 della l.p. 9/2014 ha integrato un tratto di attivita' amministrativa strettamente vincolata dal tassativo disposto della disposizione provinciale allora in vigore. L'univoco contenuto del comma 2, sulla data di entrata in vigore della nuova disciplina, non ha quindi consentito alla Stazione appaltante di porre in essere, in sede procedurale, il soccorso istruttorio nei confronti della societa' Mazzotti (chiedendo che sia prodotta la dichiarazione ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 anche del legale rappresentante della Societa'). Pertanto, ove la questione sollevata fosse dichiarata fondata, l'impugnazione dovrebbe essere accolta, con declaratoria di illegittimita' in parte qua, della lettera d'invito e, in via derivata, di tutti successivi atti della procedura, incluso l'annullamento dell'aggiudicazione. 18.1. In punto di non manifesta infondatezza, il Collegio deve anzitutto ricordare come la Provincia autonoma di Trento goda di competenza legislativa esclusiva nella materia dei lavori pubblici di interesse provinciale (cfr. art. 8, primo comma, n. 17) dello Statuto speciale). 18.2. Su tale competenza, gia' con la sentenza 12.2.2010, n. 45, la Corte costituzionale aveva precisato che la Provincia "nel dettare norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, pur esercitando una competenza primaria specificamente attribuita dallo statuto di autonomia, deve non di meno rispettare, con riferimento soprattutto alla disciplina della fase del procedimento amministrativo di evidenza pubblica, i principi della tutela della concorrenza strumentali ad assicurare le liberta' comunitarie e dunque le disposizioni contenute nel Codice degli appalti che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo", cosi' riconoscendo la potesta' provinciale di adottare una propria normativa pur nel rispetto dei principi della normativa statale a favore della concorrenza, ai quali deve adeguarsi nei termini e con le modalita' stabiliti dall'ordinamento. 19. A sua volta, lo Stato, con il D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, all'art. 4, ha stabilito che "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potesta' normativa nelle materie oggetto del Codice (degli appalti) nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato" (comma 1). Il comma 5 dello stesso art. 4 contiene la cosiddetta "clausola di salvaguardia", ossia la disposizione che ribadisce che spetta alla Provincia autonoma di Trento adeguare la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nello Statuto e nelle relative norme di attuazione, in linea pertanto con quanto, in termini generali, dispone l'art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266. 20. In questo complesso tessuto normativo che si innesta ora l'ulteriore tematica dei rapporti tra legislazione provinciale e statale, anche sopravvenuta. In proposito, nell'ordinamento provinciale esiste una speciale disciplina di grado ultraprimario, contenuta nel D.Lgs. 16.3.1992, n. 266 intitolato "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali", il cui art. 2, ai camini 1, 2 e 4, recita: "Salvo quanto disposto nel comma 4, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel piu' ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti. Decorso il termine di cui al comma 1, le disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate in ottemperanza al cominci medesimo possono essere impugnate davanti alla Corte vcostituzionale ai sensi dell'art. 97 dello Statuto speciale, per violazione di esso ... Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilita' nd territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla Regione o alla Provincia autonoma e' attribuita delega di funzioni statali ovvero potesta' legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello Statuto speciale, nonche' delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili. 21. Invero, proprio riferendosi al comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992, nelle sue piu' recenti pronunce la Corte costituzionale ha affermato che l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva e' trasversale sulla determinazione del livello essenziale delle prestazioni concerne il soddisfacimento di diritti civili e sociali, i quali devono essere garantiti, con carattere di generalita', a tutti gli aventi diritto. Si tratta di una "competenza del Legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, in relazione alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare in modo generalizzato sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti (...) che, nella fattispecie, vede prevalere la competenza esclusiva dello Stato, essendo essa l'unica in grado di consentire la realizzazione dell'esigenza suddetta" (cosi', ex multis, le sentenze 20.7.2012, n, 203, e 9.5.2014, n. 121). 22. Ancora piu' recentemente, la Corte ha recisamente sostenuto che "il decreto legislativo n. 266 del 1992 non trova applicazione nelle ipotesi in cui venga in rilievo una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato": si veda la sentenza 25.2.2014, n. 28, sulle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, le cui procedure, di assegnazione sono state ricondotte al parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Nello stesso senso, si veda anche la sentenza 12.7.2012, n. 183, sugli interventi di ammodernamento e di razionalizzazione della rete degli impianti di carburanti, settore nel quale la Provincia non puo' giovarsi di "una competenza provinciale soggetta all'obbligo di conformazione alla legislazione statale". 23. Infine, giova qui ricordare la recentissima affermazione della Corte costituzionale in base alla quale "l'attivita' contrattuale della pubblica amministrazione non puo' identificarsi in una materia a se', ma rappresenta un'attivita' che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica. Ne consegue che i problemi di costituzionalita' devono essere esaminati in rapporto al contenuto precettivo delle singole disposizioni impugnate, al fine di stabilire quali siano gli ambiti materiali in cui esse trovano collocazione. Cio' soprattutto alla luce della ratio dell'intervento legislativo cosi' da identificare correttamente anche l'interesse tutelato" (cfr. sentenza n. 33 del 2015, depositata il 12.3.2015). 24.1. In presenza di tali presupposti, il Collegio, come detto, deve rilevare che la questione di legittimita' costituzionale prospettata dalla Societa' ricorrente e avente ad oggetto il comma 2 dell'art. 17 della l.p. n. 9 del 2014, laddove e' stato sancito che le disposizioni provinciali sulla procedimentalizzazione del soccorso istruttorio di applicano solamente alle procedure i cui bandi (o lettere di invito) sono pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, non possa dirsi manifestamente infondata. 24.2. Nella specie, la disposizione in esame e' sospettabile di violazione, dell'art. 8, primo comma, n. 1) e n. 17), dello Statuto speciale d'autonomia e dell'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, avuto riguardo al fatto che le novelle disposizioni sulla procedimentalizzazione del soccorso istruttorio - di cui al ripetuto art. 38, comma 2 bis, del codice dei contratti pubblici, come novellato dall'art. 39 del D.L. n. 90 del 2014 - si possono ricondurre alla materia trasversale della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale. In tal senso, il Collegio rileva che le disposizioni all'esame (dunque: sia il comma 2 bis dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, sia l'art., 35 ter della l.p. 26/1993) non si limitano a stabilire termini e sanzioni ma individuano anche le fattispecie documentali sanabili e/o regolarizzabili (ampliandole, rispetto al regime previgente, posto che e' ora possibile presentare documenti mancanti, incompleti e con irregolarita' essenziali). Pertanto, le stesse incidono nella materia della concorrenza, intesa sempre dalla Corte costituzionale come una "funzione esercitabile sui piu' diversi oggetti" (cosi' C. cost. 23 novembre 2007, n. 401), attraverso la previsione di criteri uniformi per integrare e regolarizzare le dichiarazioni, applicabili non solo ai procedimenti di gara relativi ai lavori pubblici ma anche a quelli che riguardano servizi e forniture (quale quello de quo), essendo essi tutti essenziali per assicurare, tra l'altro, i principi di pari trattamento e di non discriminazione dei partecipanti alle procedure di gara. Difatti, nella nozione di concorrenza, come ha gia' avuto modo di precisare la Corte, non rientrano solo "le misure di garanzia del mantenimento di mercati gia' concorrenziali e gli strumenti di liberalizzazione dei mercati stessi", ma anche "l'adozione di uniformi procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente, idonee a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di parita' di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalita' e di trasparenza". Principi, questi, la cui osservanza si sostanzia nell'attuazione delle regole costituzionali della imparzialita' e del buon andamento, che devono guidare l'azione della Pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 della Costituzione (cfr. sentenza 401 del 2007, cit.). Pertanto, una volta che si ritenga che il novello intervento del legislatore statale (di cui all'art. 39 del D.L. 90/2014) sia riconducibile alle esigenze della suindicata tutela, si dovrebbe concludere affermando che spetta unicamente allo stesso legislatore il potere di dettare la regolamentazione del settore, che alcun obbligo di adeguamento sussiste in capo alla Provincia di Trento, che le pertinenti norme statali sono immediatamente applicabili anche nel territorio trentino. 25. Le suesposte considerazioni fondano, in definitiva, il giudizio di rilevanza, ai fini della compiuta decisione nel merito della presente controversia, e di non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale del comma 2 dell'art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento 23 ottobre 2014, n. 9, per contrasto con l'art. 8, primo comma, n. 1) e n. 17), dello Statuto speciale d'autonomia, e con l'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, nei termini e per le ragioni esposti in motivazione. Si rimette pertanto la sua definizione alla Corte costituzionale, con sospensione del presente giudizio e con trasmissione degli atti al Giudice delle Leggi. Ogni ulteriore statuizione - in rito, in merito e in ordine alle spese del giudizio - resta riservata alla decisione definitiva.